La Corte di Cassazione (Sezione I, Sentenza n. 9890 del 15/04/2025) ha stabilito un importante principio in materia di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali, escludendo l’applicazione retroattiva della riforma introdotta dal Decreto legislativo n. 150 del 2022 (meglio noto come Riforma Cartabia).
Patteggiamento e incandidabilità: il nodo della retroattività
Il fulcro della decisione riguarda l’impatto della Riforma Cartabia, in particolare l’introduzione del comma 1-bis all’art. 445 c.p.p. Questo emendamento ha avuto l’effetto di abrogare tacitamente l’articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 (il “Codice di incandidabilità”), che, ai fini dell’incandidabilità, equiparava la sentenza di patteggiamento (ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p.) alle sentenze di condanna definitiva.
In sostanza, con la nuova formulazione, la sentenza di patteggiamento non è più automaticamente considerata alla stregua di una condanna ai fini dell’incandidabilità.
La decisione: efficacia solo dal 30 dicembre 2022
La Suprema Corte, rigettando il ricorso e confermando la decisione della Corte d’Appello di Taranto, ha chiarito che il nuovo comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p. si applica solo a partire dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
La Cassazione ha specificato la ragione di tale esclusione: l’incandidabilità prevista dal d.lgs. n. 235 del 2012 ha natura extra penale. Di conseguenza, non è applicabile il principio generale di retroattività della legge più favorevole all’imputato (favor rei), tipico del diritto penale.
Pertanto, per i giudizi introdotti e le liste presentate prima del 30 dicembre 2022, si applica la disciplina precedente, che prevedeva l’incandidabilità anche in caso di patteggiamento. La norma più favorevole non può essere estesa retroattivamente al soggetto che era stato giudicato incandidabile sotto la vigenza della normativa precedente.
In sintesi, la pronuncia stabilisce un confine temporale netto: le nuove e più favorevoli circostanze riabilitative valgono solo per il futuro e non possono sanare situazioni pregresse per le quali l’incandidabilità era già stata accertata.
Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione