Il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, da parte della singola impresa raggruppata, in misura non inferiore alla quota di lavori alla cui esecuzione l’impresa stessa s’impegna, riveste una valenza di tipo “sostanziale”, qualificante la stessa domanda di partecipazione della singola impresa; pertanto, la mancanza di tale requisito non può essere sanata ex post per mezzo del soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 (1).
Il raggruppamento temporaneo di imprese che versa in una situazione di sopravvenuta carenza di requisiti di ordine speciale è tenuto a darne una tempestiva comunicazione al R.U.P., e proporre altrettanto tempestivamente le idonee misure di cui all’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, pena l’esclusione dalla gara; pertanto, in mancanza di tale tempestiva comunicazione, le misure di cui all’art. 97, comma 2, non possono operare ed il raggruppamento va escluso dalla gara (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini;
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it