Il Ministero delle Finanze ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la delibera del Comune di Voghera recante la determinazione delle aliquote di imposte e tasse adottata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per l’anno 2015 era fissato al 30 luglio 2015. Il ricorso è stato prodotto ai sensi dell’articolo 52, comma 4, d.lgs. n. 446/1997 ed è stato chiesto l’annullamento della delibera per violazione dell’art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006.
Il TAR, con la sentenza n. 02259 del 19 0tt0bre 2016, ha ritenuto che la questione debba essere risolta alla luce del dettato della Legge di stabilità n. 208/2015 che all’articolo 1, comma 26, ha stabilito l’inefficacia degli atti e delle delibere degli enti locali recanti aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015, sospensione non applicabile alla TARI ed agli enti in predissesto. Per effetto di tale disposizione il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo sospesa ex lege l’efficacia di tali deliberazioni.
Però, ad avviso del TAR, la disposizione dell’art. 52, comma 4, del citato decreto n.446/1997, legittima il Ministero delle Finanze ad impugnare “i regolamenti delle entrate tributarie” nulla dicendo in ordine alle delibere di determinazione delle aliquote dei tributi. Ciò vuol dire che la posizione del soggetto qualificato per l’azione è diversa dall’interesse ad agire, che deve sussistere in relazione ad una lesione concreta della sfera giuridica del ricorrente, e della utilità che potrebbe derivarne dall’annullamento dell’atto.
In pratica, il Ministero non ha spiegato i motivi per i quali la delibera impugnata sarebbe lesiva della sua sfera giuridica, limitandosi a denunciarne la difformità della legge per quanto riguarda la tempestività della sua approvazione.
La mancata dimostrazione dell’interesse appare imprescindibile se si tiene conto dell’equilibrio tra il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario da un lato e l’autonomia riconosciuta dall’altro agli enti locali dall’articolo 119 della Costituzione.
Ciò ha portato il TAR a dichiarare la inammissibilità del ricorso.