Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione V n. 7348 del 17 settembre 2025, ha stabilito che la Determinazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i progetti PNRR (ai sensi dell’art. 44, comma 6, del D.L. n. 77/2021) o la determinazione conclusiva della conferenza di servizi (comma 4) ricomprende in un unico atto il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e i singoli titoli abilitativi, ma non li sostituisce.
Conseguenze sull’impugnazione
La conseguenza fondamentale di questa impostazione è che il provvedimento di VIA, pur essendo incluso nell’atto complessivo di approvazione, conserva la sua autonomia funzionale.
Ciò comporta l’onere di autonoma e tempestiva impugnazione del provvedimento di VIA, se si intende contestarlo.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Disciplina PNRR: la pronuncia si basa sull’art. 44 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Governance PNRR), che prevede una procedura speciale per l’approvazione di alcuni progetti PNRR/PNC.
- Motivazione: la Corte ha respinto la censura di inammissibilità (già dichiarata dal T.a.r.) riguardante la mancata valutazione di misure di prevenzione del rischio, poiché l’incidenza della dichiarazione di pubblica utilità (effetto dell’approvazione del progetto) e la contestazione del provvedimento di VIA si collocano su piani distinti.
- Precedente richiamato: a supporto, viene richiamata la sentenza del Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241, relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) (art. 27-bis del Codice dell’Ambiente). Sebbene la disciplina sia differente, la sentenza sul PAUR aveva già individuato l’analogo principio dell’inclusione dei titoli autorizzatori in un atto unico che non ne elimina l’autonomia, confermando l’onere di impugnazione separata.
In sintesi: per la realizzazione dei progetti PNRR, anche se l’approvazione del progetto (che vale come dichiarazione di pubblica utilità) ricomprende formalmente la VIA, la valutazione ambientale mantiene la sua identità giuridica e deve essere impugnata specificamente e nei termini, non potendosi attendere un momento successivo per contestare i suoi contenuti.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato