Il legislatore è stato sollecito nel raccogliere, già con la legge di Bilancio 2022, il
pressante invito rivolto da questa Corte (sentenza numero 120 del 2021) a riformare
i meccanismi di remunerazione del servizio della riscossione e non era tenuto a
intervenire retroattivamente.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 46, depositata
oggi, decidendo la questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo
grado della Liguria, che lamentava la lesione di diversi parametri costituzionali, dal
momento che la sostanziale abrogazione dell’aggio di riscossione è stata prevista dal
legislatore solo pro futuro, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La Corte ha precisato che la citata sentenza numero 120 del 2021, «appartiene al
genus delle pronunce qualificate dalla dottrina di “inammissibilità di sistema”, in
quanto, pur riscontrando una dubbia compatibilità con i parametri costituzionali
evocati, non si risolvono con una dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma
rimettono, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore (così, fra le altre,
sentenze numero 130 e numero 71 del 2023 e numero 22 del 2022) il quomodo del
necessario intervento – che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni
plausibili – finalizzato a rimuovere il riscontrato vulnus».
Da questo presupposto – ha chiarito la pronuncia – «deriva che, nel caso di specie,
per dare seguito allo specifico invito formulato pro futuro dalla stessa sentenza, il
legislatore non era tenuto a intervenire in modo retroattivo, come invece ritiene il
giudice rimettente, dal momento che anche la disciplina dell’efficacia temporale
rientrava nella sua discrezionalità».
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale