L’articolo 817 del codice civile definisce pertinenze dell’abitazione principale “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Si intende per abitazione principale quella in cui si vive abitualmente e si risiede anagraficamente. Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, definisce l’abitazione principale e le pertinenze ai fini IMU:
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/8, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
Si ricorda che l’esenzione dal pagamento dell’IMU, a decorrere dall’1/1/2014 (Legge 145/2013, art. 1,c. 707) qualora ne sussistano i requisiti, riguarda non solo l’abitazione principale ma anche le sue pertinenze. Tale esenzione è riconosciuta per un massimo di tre pertinenze, una ciascuna per tre categorie catastali, vale a dire rispettivamente C2 (magazzini e locali di deposito, quindi soffitti e cantine), C6 (autorimesse, quindi box e posti auto in garage), e C7 (tettorie chiuse od aperte)- Per l’esenzione non fa differenza che si tratti di immobili acquistati insieme all’appartamento o in un secondo momento, e neppure che si tratti di immobili all’interno dello stesso palazzo o dello stesso condominio: non è possibile però dichiarare come pertinenza, ad esempio, un box che si trovi in un altro quartiere, o comunque distante qualche chilometro da casa in quanto non è rispettato il vincolo di pertinenza. E’ necessario il rispetto del requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio al servizio od ornamento di quello principale (Circolare MEF 17 maggio 2000 n.98/E).
Il requisito della contiguità spaziale (CASS. Nn.12855/2011, 4399/2006, 24104/2009, 12982/2002) che può quantomeno determinarsi per immobili insistenti nello stesso territorio comunale deve poter anche risultare da un vincolo cartolare di contestuale destinazione al servizio dell’abitazione al momento del separato acquisto del garage, a mente dell’art. 10 del D.L.n.5/2012 (Cass. Ord. N.15668/2017).
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it