Con la Deliberazione 6 ottobre 2020 n.358/2020/A, ARERA ha fissato, per l’anno 2020, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,30. Con la Nota dell’11 febbraio 2020, IFEL ha chiarito quali siano i Comuni tenuti al versamento del contributo in questione, mentre, con la successiva Nota del 31 marzo 2020, ha precisato la base imponibile da considerare per l’applicazione dell’aliquota dello 0,30 per mille. IFEL.
In particolare, IFEL ricorda che i Comuni che svolgano esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno), sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Invece, i Comuni che svolgano in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell’Autorità. (si vedano anche le Istruzioni tecniche per il versamento e la comunicazione del contributo per il funzionamento dell’ARERA per l’anno 2020).
In base alla Determinazione ARERA N. 73/DAGR/2020 – sottolinea infine IFEL – il contributo 2020 deve essere versato entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 15 febbraio 2021 dovranno essere inviati i dati relativi alla contribuzione.
Fonte: Ifel