ROMA – Con la pubblicazione del manuale operativo per le consultazioni referendarie del 2026, il ministero dell’interno ha definito le linee guida per gli uffici provinciali per il referendum. Questi organismi, costituiti presso i tribunali dei capoluoghi di provincia, rappresentano lo snodo cruciale per la validazione dei voti prima della trasmissione definitiva alla corte di cassazione.
Composizione e poteri dell’ufficio
L’ufficio provinciale è composto da tre magistrati nominati dal presidente del tribunale. Il magistrato più anziano assume la presidenza, mentre le funzioni di segretario sono affidate a un cancelliere. Per garantire la massima celerità, il presidente ha la facoltà di aggregare ulteriori magistrati, specialmente per il riesame delle schede contestate, e di avvalersi di esperti tecnici per il calcolo dei dati.
Il presidente dell’ufficio detiene poteri di polizia dell’adunanza: può richiedere l’intervento della forza pubblica per garantire l’ordine nella sala e, se necessario, disporre che le operazioni procedano a porte chiuse, garantendo comunque l’accesso ai rappresentanti dei partiti e dei promotori.
Le fasi principali dello scrutinio
Le istruzioni dettagliano un iter rigoroso suddiviso in tre momenti chiave:
- Surroga degli uffici di sezione: qualora uno o più seggi non riescano a terminare lo scrutinio entro i tempi previsti, l’ufficio provinciale si sostituisce a essi per completare lo spoglio delle schede.
- Riesame dei voti contestati: l’ufficio analizza le schede contenenti voti provvisoriamente non assegnati dalle sezioni. Questa è l’unica fase in cui i magistrati provinciali possono intervenire sulla valutazione del voto; in ogni altro caso, i dati dei verbali di sezione restano immodificabili.
- Determinazione dei risultati: una volta sommati i voti validi di tutte le sezioni della provincia, l’ufficio procede al calcolo del numero totale degli elettori (necessario per il quorum nei referendum abrogativi) e dei votanti.
Trasparenza e verbalizzazione
Tutte le operazioni devono essere documentate in un unico verbale (modello n. 32/REF) redatto in tre esemplari. Il documento, firmato dai magistrati e dai rappresentanti di lista, certifica il risultato provinciale per ciascun quesito referendario secondo l’ordine di deposito delle richieste. I plichi e i verbali vengono poi trasmessi alla prefettura e all’ufficio centrale per il referendum presso la suprema corte, che provvederà alla proclamazione dei risultati nazionali.
Pubblicazione n.3 – Referendum – Ed.2026