Il rispetto dell’equilibrio di genere nelle giunte comunali è un obbligo stringente e può essere derogato solo in presenza di una reale e documentata impossibilità. È quanto ribadito dal Ministero dell’interno in un parere del 18 marzo 2026, richiesto da una Prefettura a seguito del mancato adeguamento di un Comune alla normativa vigente.
Il caso nasce dalla sostituzione di un’assessora dimissionaria con un uomo, scelta che ha fatto scendere la rappresentanza femminile sotto la soglia minima del 40% prevista dalla legge n. 56 del 2014 per i Comuni sopra i 3.000 abitanti. Nonostante i richiami della Prefettura, il sindaco ha giustificato la decisione con la temporanea indisponibilità delle consigliere contattate e con la volontà di non nominare, nell’immediato, un assessore esterno.
Nel parere si richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato: la parità di genere è un parametro inderogabile di legittimità per tutte le nomine assessorili, anche durante il mandato. Interpretazioni diverse, sottolinea il Ministero, rischierebbero di svuotare la norma, consentendone un facile aggiramento.
La possibilità di deroga è ammessa solo in casi eccezionali, quando sia dimostrata un’effettiva impossibilità di individuare candidati del genere meno rappresentato. Tale condizione deve emergere da un’istruttoria approfondita e da una motivazione puntuale, capace di dimostrare concretamente l’assenza di alternative.
Nel caso specifico, le giustificazioni del sindaco sono state ritenute insufficienti. La semplice indisponibilità di alcune consigliere non esaurisce infatti le opzioni disponibili: l’amministrazione avrebbe dovuto estendere la ricerca anche all’esterno del consiglio comunale, ricorrendo alla nomina di assessori esterni o, se necessario, attivando strumenti trasparenti come un avviso pubblico.
Il Ministero richiama inoltre un principio costante della giurisprudenza: la natura fiduciaria dell’incarico assessorile non può limitare la scelta ai soli soggetti della stessa area politica del sindaco, soprattutto nei piccoli Comuni. Allo stesso modo, i principi di buon andamento e imparzialità non possono essere invocati per eludere la parità di genere, che rappresenta un valore di pari rilievo nell’ordinamento.