In GU Serie Generale n. 221 del 21 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 14 settembre del Ministero dell’Interno recante l'”Indicazione dell’importo e delle modalita’ di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato“.
Il decreto determina l’importo e le modalità per la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall’art. 6-bis, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 2. La garanzia finanziaria è idonea quando l’importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità: a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale; b) della somma occorrente al rimpatrio; c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.
Le disposizioni del decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all’art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’art. 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
Fonte: Gazzetta Ufficiale