La sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 28655 depositata il 5 agosto 2025, ha stabilito un importante principio di diritto in merito al reato di frode nelle pubbliche forniture: il delitto non è configurabile se l’inadempimento del concessionario riguarda attività destinate esclusivamente al beneficio del pubblico e non direttamente alla pubblica amministrazione contraente.
Il confine tra inadempimento e reato
Il nodo della questione giuridica risiede nell’interpretazione dell’art. 356 cod. pen.: secondo i giudici di legittimità, per far scattare la rilevanza penale della condotta, è necessario che il destinatario immediato della fornitura sia l’ente pubblico.
Le ragioni della decisione si possono riassumere in tre punti chiave:
- Destinatario della fornitura: il reato presuppone un rapporto diretto in cui la pubblica amministrazione è il soggetto che riceve i beni o i servizi.
- Servizi al pubblico: se il privato, pur operando in regime di concessione, commette inadempienze in attività rivolte ai cittadini (il cosiddetto “beneficio del pubblico”), queste non rientrano automaticamente nella fattispecie di frode nelle pubbliche forniture.
- Natura del contratto: la distinzione tra fornitura alla p.a. e servizio all’utenza esterna rimane il discrimine fondamentale per l’applicazione della norma penale.
Conclusioni della corte
Rigettando il ricorso e confermando l’orientamento espresso dai giudici di merito, la Suprema Corte ha ribadito che l’estensione della responsabilità penale non può essere applicata a situazioni in cui l’amministrazione non sia la fruitrice diretta della prestazione. Questa sentenza si pone in continuità con i precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, consolidando un’interpretazione rigorosa della norma che tutela il perimetro applicativo del codice penale.