Con la sentenza numero 45, depositata il 17 aprile 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto non
fondato il ricorso proposto dalla Regione Liguria nei confronti dell’articolo 1,
commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge numero 213 del 2023 (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026), in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 119, commi primo, terzo,
quarto e quinto, e 120, secondo comma, della Costituzione.
Tali disposizioni trasferiscono le risorse vincolate dal «Fondo di solidarietà
comunale» al «Fondo per l’equità del livello dei servizi», fondo speciale e con vincolo
di destinazione, che individua, come destinatari, i comuni che ancora non abbiano
raggiunto i livelli essenziali o gli obiettivi di servizio relativi a servizi sociali, asili nido
e trasporto di alunni disabili.
Tale scelta, espressiva della discrezionalità del legislatore, recepisce il monito
formulato dalla Corte con la sentenza numero 71 del 2023, in cui si è affermato che
l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione abilita il potere sostitutivo dello
Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale, ove lo richieda la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questa
previsione «fa sistema» con l’articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed è
quindi all’interno dei fondi perequativi speciali, correttamente strutturati ai sensi
dello stesso comma.
La Corte ha ribadito che, se nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni, ai sensi
dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, non possono tollerarsi quote
“vincolate”, altre «componenti perequative riconducibili al quinto comma della
medesima disposizione devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente
collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche
in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali».
La Corte ha osservato altresì che il criterio individuato dal legislatore è volto ad
attuare il principio della spesa costituzionalmente necessaria, prevedendo che, in un
contesto di risorse scarse, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese
indistinte, rispetto a quelle che si connotano come funzionali a garantire la tutela
della salute, dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia.