Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della direttiva UE n. 2014/55 in materia di fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici. Il decreto, in vigore il 1° febbraio 2019, si applica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, delle amministrazioni pubbliche. A partire dal 18 aprile 2019 tali soggetti devono adempiere all’obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici.
Con il provvedimento 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative e le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification – Cius) da utilizzare in ambito nazionale per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Come prescritto dal Dlgs 148/2018, le amministrazioni e gli enti pubblici dovranno adottare il modello conforme allo standard europeo a partire dal 18 aprile; per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l’obbligo scatterà dal 18 aprile 2020.
La Cius per la fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici dello Stato italiano è definita nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Le fatture elettroniche che non rispettano le restrizioni definite nella Cius saranno scartate e, di conseguenza, verranno considerate non emesse.
La Finanziaria del 2008 ha introdotto l’obbligo di fatturare elettronicamente le operazioni effettuate verso amministrazioni ed enti pubblici, utilizzando il Sistema di interscambio; con il Dm 7 marzo 2008 è stato individuato nell’Agenzia delle entrate il gestore del Sistema di interscambio e in Sogei Spa il conduttore del sistema stesso.
Il Dm 55/2013 ha definito: il formato per le fatture elettroniche verso la Pa; le regole di dialogo con il Sistema di interscambio; le linee guida per la Pa; le misure di supporto per gli utenti; la disciplina per l’utilizzo degli intermediari.
La Direttiva Ue 2014/55/Ue ha stabilito che, in ambito di appalti pubblici, i fornitori possono emettere fatture elettroniche purché conformi a un modello che rispetta la Cius per il contesto nazionale italiano e che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori degli Stati membri non possono rifiutarle solo perché in formato elettronico.
Il Dlgs 148/2018, nel recepire le disposizioni della direttiva unionale, ha stabilito che:
– a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti previsti dall’articolo 1 del decreto stesso sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e alle regole tecniche fissate con il provvedimento odierno
– le fatture elettroniche devono rispettare la Cius per il contesto nazionale italiano il cui uso è previsto dallo standard europeo EN 16931-1:2017
– che le regole tecniche riguardanti la gestione delle fatture nei formati europei integrano la disciplina tecnica prevista dalla Finanziaria 2008, con le modalità applicative individuate dal presente provvedimento
– che per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l’obbligo di adottare le regole e le modalità applicative per le e-fatture decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto previsto per le amministrazioni e gli enti pubblici sopra descritti.
Ai fini dell’attuazione degli obblighi in questione verrà istituito un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, con le finalità di seguito elencate:
– aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative e monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
– valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
– raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.
Il tavolo tecnico verrà istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.
Il provvedimento, quindi, individua le modalità applicative e le regole tecniche previste dalla normativa sopra descritta. (fonte: FiscoOggi)