I revisori dei conti svolgono un ruolo importante negli enti locali, in quanto incaricati di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. La determinazione e l’adeguamento dei loro compensi sono, pertanto, materie cui i Comuni devono dedicare massima attenzione. Ecco perché, nel pieno rispetto della loro autonomia amministrativa, il Ministero dell’interno ha reso noto un parere allo scopo di fornire un orientamento in merito ai criteri di adeguamento dei citati compensi da parte delle stesse amministrazioni locali. C’è da ricordare a questo proposito che tale parere fa seguito alla decorrenza degli aumenti disposti dal Dm 21 dicembre 2018, fissata al 1° gennaio 2019. Di conseguenza, alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri, è facoltà delle amministrazioni procedere a un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati ai revisori. E, se necessario, provvedere a una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza. L’aggiornamento, tuttavia – rimarca il Viminale – non è un obbligo, ma una facoltà dell’amministrazione che può autodeterminarsi nei limiti delle risorse finanziarie di bilancio. In particolare – raccomanda il Viminale – si deve fare specifico riferimento all’articolo 10, comma 9 del Dlgs 39/2010, in attuazione della direttiva comunitaria secondo cui «Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione. Non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione. Né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico …».
Dunque, per i nuovi incarichi affidati dalla data del 1° gennaio 2019, l’aggiornamento del compenso fa riferimento ai nuovi limiti massimi. Che, come anticipato, sono suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti che si manifestano nella delibera di nomina. Si ricorda, infine, che, secondo il parere, il limite massimo del compenso base annuo lordo è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A dell’allegato al Decreto, con le seguenti maggiorazioni:
a) sino ad un massimo del 10%per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al decreto;
b) sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al decreto.