Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.185 del 24 luglio 2020 è stato pubblicato il provvedimento in data 22 luglio della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo di cui all’oggetto.
Principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica:
- Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del referendum.
L’art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n.212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Ciò premesso, ai sensi dell’art.52 della legge 25 maggio 1970, n.352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n.212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
In ogni caso, ai sensi dell’art.52, quarto comma, della legge n.352/1970 e dell’art.4, comma 1, della legge n.212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 17 agosto 2020.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.
Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.
Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.
- Delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda per il referendum.
Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt.2, 3 e 4 della legge n.212/1956, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum, che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 18 e giovedì 20 agosto 2020.
- Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta per le consultazioni elettorali.
Le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 18 e giovedì 20 agosto 2020, ai sensi dei citati artt.2 e 3 della legge n.212/1956, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati (o, per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, da parte dei singoli candidati nei collegi uninominali o dei medesimi partiti o gruppi politici cui essi appartengono).
In particolare, le Giunte devono provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale (o, per le elezioni suppletive del Senato, di ciascun candidato ammesso) entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa.
Per le elezioni comunali, affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all’esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che alle Prefetture-UU.TT.G. competenti, anche ai sindaci dei comuni stessi.
Analogamente, per le elezioni suppletive del Senato nonché per le elezioni regionali, le Prefetture, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, dovranno acquisire dagli organi preposti all’esame delle candidature e, appena in grado, comunicare ai propri comuni, ai fini dell’assegnazione dei predetti spazi, le liste definitivamente ammesse (o i candidati definitivamente ammessi nei collegi uninominali del Senato), con i relativi contrassegni e numeri d’ordine. Ulteriori immediate comunicazioni saranno acquisite e fornite, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto con liste e candidati e relativi contrassegni, all’esito delle decisioni sugli eventuali ricorsi.
- Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda.
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell’art.6 della legge n.212/1956, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art.7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
- Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.
Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art.7, comma 2, della legge n.130/1975.
Inoltre, ai sensi dell’art.59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art.49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
- Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettorali.
In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell’art.19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale (o dei candidati ammessi alle elezioni suppletive del Senato o dei partiti o gruppi politici di rispettiva appartenenza), in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
- Agevolazioni fiscali in occasione di consultazioni elettorali.
Sempre in occasione delle consultazioni elettorali, nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi dell’art.18 della citata legge n.515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.
- Diffusione di sondaggi demoscopici.
In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art.8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28, e quindi a partire da sabato 5 settembre 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
- Inizio del divieto di propaganda.
In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n.212/1956 , nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 19 settembre a lunedì 21 settembre 2020, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art.9 della legge n.212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda – che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione – portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di una lista.
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.
- Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.