Le norme per lo svolgimento dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale sono contenute, fondamentalmente:
- nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi perla composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
- nella legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
- nel D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge n. 81/1993;
- nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che ha riunito e coordinato tutte le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali.
Tra le novità legislative approvate negli ultimi anni si segnala la legge 23 novembre 2012, n. 215, che, modificando gli artt. 71 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto la possibilità per l’elettore, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso diverso.
L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Tuttavia, l’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ha stabilito che: “Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale”, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, “le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”. Per effetto di tali disposizioni devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.
Inoltre, lo stesso art. 1-bis del citato decreto-legge n. 26/2020, al comma 3, stabilisce che, in caso di concomitante svolgimento, nell’anno 2020, di consultazioni elettorali o referendarie, “si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione” e che “appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le elezioni regionali, avviene di seguito a quest’ultimo.
Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata, le unite istruzioni. Tali istruzioni sono inoltre corredate di un prospetto riepilogativo dei plichi da confezionare nel corso delle operazioni elettorali.
Per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative con altre consultazioni (referendum confermativo ex art. 138 della Costituzione, elezioni politiche suppletive della Camera o del Senato, elezioni regionali), ai seggi elettorali sono fornite distinte pubblicazioni.
In tal caso, gli uffici di sezione devono tenere presente che:
1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte, i registri (maschile e femminile) per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti e il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) devono essere inseriti nella corrispondente busta predisposta per la consultazione di livello superiore;
2) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio relativo alla consultazione di livello superiore;
3) conclusa la votazione alle ore 15 di lunedì — o comunque dopo che hanno finito di votare tutti gli elettori presenti a quell’ora — il presidente di seggio deve accertare il numero degli elettori che hanno votato per ciascuna delle consultazioni che si sono svolte presso la sezione, iniziando con le elezioni politiche suppletive, poi col referendum confermativo, quindi con le elezioni regionali e infine con le elezioni comunali e, eventualmente, circoscrizionali;
4) i plichi da confezionare prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contenenti, tra l’altro, le liste degli elettori della sezione e i registri per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, devono essere consegnati al tribunale o sezione distaccata di tribunale prima 4 dello scrutinio stesso;
5) dopo di che, il seggio inizia immediatamente le operazioni di scrutinio per le elezioni politiche suppletive, poi per il referendum confermativo e, successivamente, senza interruzione, per le elezioni regionali;
6) concluse tali operazioni di scrutinio, il seggio rinvia alle ore 9 del martedì le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali e circoscrizionali;
7) conseguentemente, prima di iniziare le operazioni di scrutinio per le altre consultazioni, il presidente deve sigillare le urne che contengono le schede votate per le elezioni comunali e circoscrizionali e chiudere in un plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti le predette elezioni;
8) lo scrutinio per le elezioni comunali e, a seguire, quello per le elezioni circoscrizionali inizia alle ore 9 di martedì e prosegue senza alcuna interruzione;
9) alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.