Nuove regole per i finanziamenti antincendio nelle scuole
Il Ministero dell’istruzione e del merito (Mim), tramite la Direzione generale per l’edilizia scolastica, ha definito le modalità operative per il controllo formale e sostanziale a campione sugli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. La misura riguarda i finanziamenti autorizzati con i decreti ministeriali (Dm) del 2019 e 2020, che hanno complessivamente previsto l’autorizzazione di 3.622 interventi.
La scelta di procedere con un controllo a campione, anziché su tutte le pratiche, è dettata dalla necessità di accelerare l’erogazione delle risorse agli enti richiedenti e garantire rapidamente la pubblica incolumità e la sicurezza degli edifici scolastici, considerato l’elevato numero di richieste.
La metodologia di campionamento: verifica del rischio
La procedura si basa su un sistema oggettivo di valutazione del rischio, elaborato in linea con le indicazioni della nota tecnica europea Egesif.
1. Il campione:
- Verrà sottoposto a controllo sostanziale il 10% del totale delle pratiche ammissibili.
- Il Ministero si riserva la facoltà di ampliare tale campione in caso di necessità.
2. La valutazione del rischio (Punteggio da 0 a 100):
A ogni pratica è assegnato un punteggio di rischio (da 0, rischio minimo, a 100, rischio massimo) calcolato attraverso una formula ponderata che tiene conto di sei indicatori principali, ognuno con un peso specifico:
- Numerosità di richieste dello stesso ente (peso maggiore, P1 = 0,3).
- Importo cofinanziato (fattore di riduzione del rischio, peso maggiore, P3 = 0,3).
- Importo richiesto (peso P2 = 0,1).
- Numero di varianti in corso d’opera (peso P4 = 0,1).
- Esiti di check-list precedenti (peso P5 = 0,1).
- Precedente campionamento (fattore binario per evitare la selezione ripetuta, peso P6 = 0,1).
3. L’estrazione del campione:
Le pratiche vengono suddivise in quattro quartili (Q1, Q2, Q3, Q4) in base al punteggio di rischio. L’estrazione del campione del 10% è ponderata per concentrare la verifica sui casi più problematici:
- Q4 (rischio elevato): da questo quartile viene estratto il 40% del campione.
- Q3 (rischio medio): 30% del campione.
- Q2 (rischio ridotto): 20% del campione.
- Q1 (rischio basso): 10% del campione.
La doppia fase di controllo
La Direzione generale distingue tra due fasi di verifica:
- Controllo formale (su tutte le pratiche): avviene in fase procedurale e consiste nella verifica della presenza e coerenza della documentazione caricata rispetto a quanto richiesto da decreto o bando.
- Controllo sostanziale (solo sul campione): avviene in fase finanziaria solo sulle pratiche estratte. È una verifica di merito che accerta la correttezza tecnica, economica e normativa.
Per le pratiche che non vengono estratte per il controllo sostanziale, l’Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) può procedere direttamente al pagamento, previa una nota che ne attesta la condizione di “non campionata”.
Soglia di anomalia e revisione
È stata stabilita una soglia di revisione pari al 2% di anomalie (esiti negativi delle verifiche totali) riscontrate sul campione.
Se questa soglia viene superata, scatta un meccanismo di revisione automatica e si procede con una nuova estrazione di pratiche da controllare, fino a quando la percentuale complessiva di anomalie non scende al di sotto del 2%. L’obiettivo è rafforzare l’efficacia del sistema di controllo e garantire un miglioramento continuo del processo.
Maggiori informazioni: (https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-911-del-5-novembre-2025