Un contribuente ha impugnato con esito negativo dinanzi alla CTP di Napoli l’Avviso di Accertamento in materia di TARSU/TIA emesso dalla società concessionaria dell’attività di accertamento e riscossione del Comune di Somma Vesuviana. L’appello prodotto dinanzi alla CTR è stato accolto e l’AVVISO annullato poichè il contribuente ha documentato che l’attività di agriturismo da lui esercitata era complementare rispetto alla coltivazione del fondo ed all’allevamento, per cui non avrebbe dovuto scontare la tariffa prevista per l’utenza alberghiera e di ristorazione.
La società concessionaria ha avanzato ricorso per Cassazione basato sull’unico motivo della mancata notifica dell’appello al domicilio eletto del Procuratore costituito della società, in violazione dell’articolo 330 c.p.c. applicabile anche al processo tributario.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 20104/2016 della Sez. VI Civile, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto espressi nella relazione depositata in Cancelleria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. da cui emerge il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale
“nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art, 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, secondo comma del c.p.c.”.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e la sentenza della CTR annullata con rinvio ad altra sezione che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati.