E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 7089 del 12 agosto 2024 secondo la quale è legittimo il provvedimento del comune che assegni un numero di ore di assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel piano educativo individualizzato (P.E.I.) e richiesto dal dirigente scolastico, non essendo il P.E.I. vincolante per l’ente locale, in capo al quale residua un margine di apprezzamento discrezionale, da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica, in relazione al complesso delle risorse disponibili. (1)
In motivazione, la sezione ha ribadito la distinzione tra ore di sostegno didattico, quali funzioni scolastiche stricto sensu, di competenza dell’ufficio scolastico regionale (USR), e misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, tra le quali le misure di assistenza scolastica di competenza dei comuni, oggetto della decisione, per le quali i comuni attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’apposito accordo concluso in sede di conferenza unificata. In merito, la Sezione ha comunque prestato espressa adesione, pur se quale obiter dictum, alla tesi per cui anche in relazione alle ore di sostegno didattico il P.E.I. non vincoli il dirigente scolastico, seppure il suo apprezzamento non involga l’indisponibilità di insegnanti di sostegno e di risorse economiche, ma solo ragioni obiettive che possono consistere nella manifesta irragionevolezza, erroneità, contraddittorietà della documentazione, o nella possibilità che a fronte di due o più alunni disabili nella stessa classe, sia concretamente sufficiente un unico insegnante di sostegno per tutti.
(1) Precedenti conformi: T.a.r. per la Calabria, sez. I, 29 aprile 2024, n. 702. Sulla non assoluta vincolatività del P.E.I. anche in relazione alle ore di sostegno didattico C.g.a., sez. giur., 21 novembre 2018, n. 788.
Precedenti difformi: Cass. civ., sez. un., ordinanza 8 ottobre 2019, n. 25101, la quale afferma peraltro la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia. Dopo la fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, anche la giurisprudenza amministrativa ha sempre affermato il carattere prevalente del diritto alla salute ed all’integrazione del disabile rispetto a vincoli di bilancio genericamente allegati; da qui l’obbligo per l’ente locale di misurarsi con le condizioni del caso concreto e tendere sempre al raggiungimento di un punto di equilibrio che assicuri la massima tutela possibile al disabile, cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2023, n. 9073; 2 gennaio 2020, n. 1; sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2231. Sulla vincolatività del P.E.I. in relazione alle ore di sostegno didattico Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2683; Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023; C.g.a., sez. giur., 26 settembre 2016, n. 330; Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2014, n. 25011, la quale afferma peraltro la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it