Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, hanno appena firmato il decreto attuativo che fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l’anno in corso, risorse che sono pari a 90 milioni di euro. Sul decreto era stata raggiunta l’intesa nella Conferenza unificata.
Il provvedimento è entrato in vigore il 25 giugno 2016, prevedendo sei mesi per il completamento del decreto attuativo e garantisce un sostegno reale alle persone con disabilità, promuovendo l’inclusione sociale e favorendo percorsi di abilitazione e sviluppo di competenza per la gestione della vita quotidiana.
L’articolo 1 esplicita le finalità del disegno di legge, inteso a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della L.
Sono previste misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, che siano prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di “fornire l’adeguato sostegno genitoriale” – quest’ultima locuzione è stata inserita dalla XI Commissione del Senato, in luogo del riferimento all’impossibilità di “sostenere le responsabilità” dell’assistenza – (articolo 1, comma 2). Le predette misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all’articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori; come specificato dalla 11a Commissione del Senato, tali misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave.