I contributi favore dei Comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019, sono previsti dall’art. 30 del decreto-legge Crescita (DL n. 34/2019), in via di conversione in legge da parte del Parlamento, mediante assegnazione con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. In particolare, nel corso dell’esame in sede referente è stato specificato che tra i progetti di efficientamento energetico rientrano, oltre agli interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, anche quelli di edilizia residenziale pubblica. Tali contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT). Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso. Sono tenuti inoltre a verificare la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. L’erogazione del contributo è disposto in due tranche: per il 50%, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50%, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal TUEL i Comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell’importo concesso dal MISE nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. Anche avvalendosi di società in house, il Mise effettuerà, in collaborazione con il Mit, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito Decreto Ministeriale (commi 1-14).
Il comma 14-bis, introdotto in sede referente, dispone, dall’anno 2020, l’implementazione del programma per la realizzazione dei progetti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all’articolo in esame, con un rinvio a un decreto del ministero dello sviluppo economico per la ripartizione delle effettive disponibilità finanziarie, tra i Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Il comma prevede che i comuni beneficiari di tali contributi siano tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
Il comma 14-quater dispone l’istituzione, presso il MEF, di un Fondo, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi 14-bis e 14-ter, al quale affluiscono, ai sensi del medesimo comma e del comma 14-quinquies, le risorse dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, competitività e produttività, di cui all’articolo 1, comma 1091, della L. di bilancio 2018 (L. n. 205/2017). A seguito del rinvio in Commissione, è stato chiarito che i Comuni utilizzeranno il contributo per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.