Con la sentenza 809/2024 i giudici del Tar Marche ribadiscono che il criterio discretivo tra l’intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito, nel primo caso, dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio. Pertanto, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 in quanto, proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione”, si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi. (1).
(1) Conformi: Cass. civ., sez. II, ordinanza 8 maggio 2024, n. 12535; T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 18 agosto 2023, n. 2655; Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2022, n. 2106; T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. II, 16 marzo 2022, n. 259; T.a.r. per la Puglia, sez. III, 28 ottobre 2021, n. 1571.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it