Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione V, n. 7117 del 27 agosto 2025) chiarisce la rilevanza delle dichiarazioni o documentazioni false nelle procedure di gara d’appalto, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).
Cosa cambia con il nuovo Codice
La principale novità è che l’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 non prevede più l’esclusione automatica per la sola presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, a differenza di quanto stabiliva il previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50/2016.
Secondo il Consiglio di Stato, la presentazione di informazioni non veritiere rientra ora nella fattispecie del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e). Tuttavia, tale illecito si configura solo se vengono soddisfatte le condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, e, in particolare, quando l’operatore economico ha fornito “informazioni false” che siano suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante (art. 98, comma 3, lett. b)). La norma, in questo caso, dà rilievo anche alla “negligenza” dell’operatore.
Il caso e la posizione del Giudice amministrativo
Nel caso esaminato dalla sentenza, un concorrente aveva dichiarato, come requisito di capacità tecnico-professionale, lo svolgimento di un “Servizio di manutenzione ordinaria opere a verde stradale” e, a riprova, aveva prodotto un certificato di ultimazione lavori. Questo certificato, però, è risultato disconosciuto dalla committente originaria.
La Stazione appaltante ha quindi escluso la società, inquadrando la falsità nella fattispecie del grave illecito professionale (art. 98, comma 3, lett. b)). Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione, precisando due aspetti fondamentali:
- Rilevanza della falsità: In presenza di una dichiarazione falsa, i profili soggettivi dell’illecito (come il dolo o la colpa grave) rilevano ai fini dell’esclusione se ritenuti tali da compromettere l’affidabilità o l’integrità del concorrente nei rapporti con la Stazione appaltante. La condizione soggettiva di dolo o colpa grave è autonomamente rilevante solo ai fini dell’iscrizione nel Casellario Informatico da parte dell’ANAC, un procedimento che si attiva dopo la segnalazione obbligatoria della Stazione appaltante (art. 96, comma 15).
- Responsabilità della società: La società risponde della falsità commessa dal proprio dipendente che ha presentato l’offerta, in applicazione dell’art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti). Non è necessario il dolo o la colpa grave del legale rappresentante; è sufficiente che la condotta del preposto costituisca il “normale sviluppo” delle mansioni assegnategli. In altre parole, la società è ritenuta responsabile anche se il dipendente ha agito con eccesso o in violazione delle istruzioni ricevute, purché il fatto illecito sia collegato alle incombenze affidategli.
In sintesi, con il nuovo Codice, la dichiarazione falsa non è più un “tagliando” automatico di esclusione, ma diventa un grave illecito professionale che, se capace di ingannare o influenzare la Stazione appaltante, comporta l’esclusione e l’obbligo di segnalazione all’ANAC.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato