La Corte di Cassazione Sez. 1, con l’ordinanza n. 4787/2025 si è pronunciata in materia affermando, per come sintetizzato nelle due massime diffuse a margine dagli uffici della Corte, intanto che in tema di beni appartenenti al demanio marittimo, il secondo periodo dell’art. 1, comma 257, della l. 296 del 2006 – nella parte in cui prevede, per le condotte di occupazione ivi previste, un indennizzo in favore dell’Amministrazione commisurato al valore di mercato – richiede il necessario accertamento della realizzazione di opere inamovibili, anche se l’occupazione determina un mutamento di destinazione del bene.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 257 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 26829 del 2024 Rv. 672803-01
Ed inoltre, sempre in relazione allo stesso riferimento normativo, che il secondo periodo dell’art. 1, comma 257, della l. 296 del 2006 – nella parte in cui prevede un indennizzo commisurato al valore di mercato per il caso di occupazione mediante realizzazione di opere inamovibili, in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e la disciplina del bene demaniale – pur avendo carattere innovativo, opera con la medesima efficacia retroattiva della disposizione di cui al primo periodo alla quale è collegata, così predeterminando il criterio da seguire, a far data dal 1990, per la quantificazione del ristoro spettante all’Amministrazione, in presenza delle condotte di occupazione previste.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 257 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Massime precedenti Difformi: N. 24292 del 2023 Rv. 668859-01
Massime precedenti Vedi: N. 26829 del 2024 Rv. 672803-01, N. 12154 del 2023 Rv. 667772-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione