In GU Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2024 pubblicato il Decreto 24 novembre del Ministero della Salute recante la “Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell’entità e della validita’ del contributo di cui all’art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 – c.d. «bonus psicologi»”.
Il decreto definisce, a decorrere dall’anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all’art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall’art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l’importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, nonché l’entità e la validità dello stesso.
Le risorse di cui all’art. 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come da tabella 1 allegata al presente decreto, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l’anno 2022, sulle quali e’ stata sancita intesa in data 21 dicembre 2022, rep. atti 278/CSR.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.
Fonte: Gazzetta Ufficiale