Con 310 voti a favore e 199 contrari, la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220-A/R), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.
Il provvedimento sarà votato nel pomeriggio di oggi 6 dicembre.
Nel corso del passaggio alla Camera del decreto fiscale, attraverso un emendamento, è stata introdotta un’importante novità che riscrive le regole a regime per gli enti locali minori: nei piccoli Comuni la situazione patrimoniale semplificata prende il posto degli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale.
Rileggiamo l’articolo 57, commi 2-ter e 2-quater del Decreto fiscale (Esonero dall’obbligo di contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni) attraverso l’analisi contenuta nel Dossier al D.L. 124/2019 – A.C. 2220-A/R degli Uffici Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 4 dicembre 2019.
I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 57, introdotti nel corso dell’esame in Commissione, esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, semplificano talune procedure relative alle attività di controllo svolte dal tesoriere dell’ente.
I commi 2-ter e 2-quater modificano in più parti il Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL). In primo luogo, attraverso la modifica dell’articolo 232 del TUEL, si introduce, a regime (e non già fino all’esercizio 2019, come attualmente previsto), la possibilità per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale; gli enti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti unicamente ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’articolo 232 del TUEL concerne la Contabilità economico-patrimoniale e dispone, al comma 1, che gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale. Il comma 2, in particolare, consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019. Con riferimento all’esercizio 2019, i comuni che si avvalgono della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, secondo modalità semplificate determinate da un decreto del MEF, da emanare entro il 31 ottobre 2019. Si ricorda che tale termine deriva da un rinvio di due anni (ossia dall’esercizio 2017) dell’obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti operato dall’articolo 15-quater del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita).
Inoltre, attraverso la modifica degli articoli 216 (di cui vengono abrogati i commi 1 e 3) e 226 (di cui viene abrogata la lettera a) del comma 2), vengono eliminate, con finalità di semplificazione procedurale, alcune attività di controllo del tesoriere in ordine al rispetto da parte dell’ente dei limiti di bilancio.
L’articolo 216 del TUEL prevede, al comma 1, che “I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l’ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l’esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell’esercizio finanziario”. Il comma 3 dispone che “I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma”.
L’articolo 226, comma 2, del TUEL, indica i documenti che il tesoriere deve allegare al conto della gestione di cassa (che egli è tenuto a rendere all’ente locale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e a trasmettere alla Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto). In particolare, la lettera a) (oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge in esame) include tra la documentazione da allegare “gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa”.
Fonte: Senato della Repubblica SERVIZIO STUDI – Dossier n. 179/2; Camera dei Deputati SERVIZIO STUDI – Progetti di legge n. 220/2