Possono decadere i consiglieri comunali per tre assenze ingiustificate? Il quesito non è banale e apre una delicata questione guridico-istituzionale. Il caso di specie che ha riproposto il problema riguarda il Veneto, ma è suscettibile di ricadute nazionali per l’intero sistema delle autonomie locali. L’ultimo Comune a esplicitare la norma della decadenza del consigliere nel proprio statuto è, infatti, Piombino Dese, nel Padovano. In verità, l’idea che i consiglieri assenteisti possano decadere la si ritrova nel Testo unico sugli Enti Locali del 2000: “Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”. Inoltre, una norma analoga compare anche in un regio decreto del 1915. Tuttavia, l’esperto di unioni e fusioni di Comuni dell’Anci, Paolo Fortin, fa notare: “Nessuno ha fatto un censimento di quanti Comuni citino espressamente la norma sulla decadenza concretizzata in questo caso in tre sedute mancate, ma sono senz’altro tanti fra i 570 Comuni veneti. Sempre di più. Il fenomeno si lega al numero ridotto dei consiglieri, soprattutto nei piccoli centri. Ed è un tema tutt’altro che residuale. Facciamo un esempio: con un consiglio di 6 membri più il Sindaco, ipotizziamo un paio di assenze, va a finire che si decide magari un piano regolatore fra pochi intimi. Ricordiamo che le infiltrazioni criminali trovano terreno fertile in questi casi. Una questione di espressione e garanzia democratica”.
D’altra parte, se è comprensibile la posizione dei piccoli Comuni, preoccupati che la norma della decadenza possa pregiudicare la consistenza numerica del Consiglio comunale, occorre anche tenere in considerazione un altro aspetto che limita la portata della norma, come segnalato dal costituzionalista Sandro De Nardi: cruciale garantire al consigliere il diritto di far valere le cause giustificative delle assenze. In sintesi, la decadenza si giustifica solo quando si dimostri un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni di un incarico pubblico elettivo. Insomma, si rischia di incidere sull’articolo 51 della Costituzione che tutela l’ elettorato passivo. In sintesi, appare di dubbia legittimità una decadenza solo per “mero decorso del tempo”.