A seguito dell’entrata in vigore della legge 208/2015 il limite di denaro che può essere utilizzato in contanti per eseguire le transazioni è stato innalzato a 3.000 euro. Non ci sono limiti alle somme che possono essere prelevate o versate da un utente presso un istituto di credito, ma il limite di 3.000 euro si pone per quanto riguarda le operazioni che possono essere compiute verso un soggetto terzo, poiché in tal caso si rivelerebbe necessario usare forme di pagamento tracciabili come il bonifico o la carta di credito ecc.
Per le somme che eccedano i 3.000 euro, la legge di stabilità del 2016 ha fissato il divieto di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore oppure di titoli al portatore in euro o in valuta estera, realizzato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Saranno dunque ammissibili, anche se dovessero essere superiori a 3.000 euro una serie di operazioni, tra le quali i prelievi o i versamenti in contanti effettuati presso gli sportelli bancari o postali poiché non sono effettuate verso un soggetto terzo ma nei confronti di un intermediario abilitato; i pagamenti rateali, purché risultino da un piano di ammortamento che sia stato previamente accordato tra le parti e che risulti comunque da un documento scritto; l’acconto o la caparra.
Anche i prelievi di somme superiori ad euro 3.000 possono essere concessi dall’istituto bancario o postale, fermo restando che l’incaricato potrebbe, al momento dell’operazione, richiedere le motivazioni che abbiano indotto al prelievo. Successivamente potrebbe essere inoltrata la comunicazione all’Unione Informazione Finanziaria (UIF), organo di natura amministrativa, e solo se c’è il fondato sospetto che il denaro prelevato possa essere impiegato per finalità di riciclaggio, le informazioni potrebbero essere trasmesse alla Procura della Repubblica.