In seguito all’emanazione del Decreto del 3 marzo 2025, al successivo Comunicato del 9 giugno 2025 ed alla relativa sistemazione delle fonti di finanziamento (RRF/STATO) su REGIS, ai fini della presentazione delle istanze di trasferimento, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale fornisce alcune indicazioni ai Comuni beneficiari dei contributi di cui all’art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019 (M5C2I2.1 – Rigenerazione Urbana).
Il Soggetto attuatore è tenuto a trasmettere su ReGiS, per ciascun CUP in maniera separata una richiesta a valere sulla quota RRF ed una sulla quota STATO. Il sistema, infatti, per ciascuna tipologia di richiesta (anticipo/intermedio/saldo), calcola il massimale richiedibile e le relative percentuali per singola fonte.
Con riferimento alle erogazioni già effettuate, l’Amministrazione ha provveduto a imputare alla quota RRF, saturandola, tutti i trasferimenti censiti a sistema; successivamente ha imputato le restanti quote di trasferimento sulla fonte STATO.
Pertanto, in esito all’attività di bonifica dei trasferimenti operata successivamente al citato Decreto, tutte le richieste di trasferimento che superano la quota RRF assegnata saranno respinte dall’Amministrazione con la seguente motivazione “L’istanza di trasferimento è stata respinta perché l’importo richiesto supera le quote disponibili previste per i fondi RRF. Occorre ripresentarla rispettando le quote assegnate per ciascuna fonte di finanziamento e gli importi già riconosciuti”.
Per le indicazioni operative per i Soggetti Attuatori rimandiamo al comunicato del Dait
Fogli di calcolo 8 statistiche
Fonte: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale