Il decreto-legge n. 124 del 2019, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, fra le altre misure, sancisce (art. 37, comma 1-bis) la possibilità per le imprese di pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento mediante i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. Per procedere è indispensabile che l’amministrazione interessata, cioè quella per la quale l’impresa abbia effettuato i lavori, certifichi il credito. Tale certificazione si richiede attraverso la piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
I crediti devono possedere i seguenti requisiti: in primo luogo avere natura commerciale o professionale, essere non prescritti, anche certi (ovvero non controversi nella loro esistenza), e liquidi (ovvero determinati nel loro ammontare), infine esigibili (maturati e non sono soggetti a termini o condizioni).
La compensazione può essere effettuata tra:
-crediti certificati verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale, per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti; nonché carichi inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate – AVE e avvisi di addebito dell’INPS – AVA), notificati entro il 30 settembre 2013; carichi inclusi in piani di Definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”); carichi inclusi in piani di cui all’Art. 1, commi 184 -198, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (c.d. “Saldo e stralcio” ).
La compensazione non può essere effettuata, tuttavia, se riferita a carichi riguardanti le c.d. “risorse proprie tradizionali”, anche se inclusi in piani di Definizione agevolata.