La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 10219 del 2020 Rv. 657720 – 01, N. 20918 del 2019 Rv. 654798 –
02, N. 26246 del 2022 Rv. 665514 – 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 575 del 2003 Rv. 559782 – 01
Fonte: Corte di Cassazione