Il servizio Anci Risponde (qui tutti i dettagli sul servizio stesso) viene spesso sollecitato, in questa fase, sull’emergenza Covid-19 e sugli atti giuridici che, necessariamente, da questo straordinario evento sono scaturiti. Una questione recentemente posta agli esperti verte sulle procedure relative all’ordinanza n. 658/2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili legati a Covid-19”.
Un Comune chiede, infatti, se esista l’obbligo di acquisizione del CIG per l’Ente locale che risulti beneficiario di una somma per interventi di solidarietà alimentare derivante da tale provvedimento e abbia attivato la seguente procedura:
-indizione di apposito avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa contemplati nella suddetta ordinanza rivolto alle attività economiche del territorio;
– adesione da parte delle stesse a tale iniziativa, con disponibilità alla fornitura di merce mediante il ritiro del buono spesa emesso dal Comune a favore delle famiglie che versano in difficoltà economiche;
-indizione di avviso pubblico rivolto alla cittadinanza che in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso potrà beneficiare di tale misura.
“Nella predisposizione degli atti relativi a tale procedura – specifica il Comune – si è dato atto che non si è provveduto all’acquisizione del Codice identificativo gara atteso che la scelta del fornitore non viene effettuata dal Comune bensì dai singoli cittadini destinatari dei buoni spesa”.
“A seguito dell’utilizzo dei buoni spesa così emessi, – si domanda il Comune – è corretto che l’esercente scelto dai cittadini emetta fattura nei confronti del Comune che in tale caso risulterà privo di CIG?”
Gli esperti Anci risponde avviano la disamina della questione illustrando, dapprima, la normativa generale sull’argomento: con la Delibera n. 313 del 9 aprile scorso, preceduta da apposito Comunicato nella stessa data, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che i buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno.
Tenuto conto che alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della Pubblica Amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella Determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, non risulta necessario acquisire un CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.
Nel caso in cui, invece, il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa, si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al Dlgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità. Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smart CIG) qualunque sia l’importo del servizio affidato, rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.
Per quanto riguarda il caso prospettato, alla luce di quanto sopra, gli esperti ritengono, pertanto, corretto l’operato dell’Ente, in quanto non si configura un appalto di servizi, quanto piuttosto l’erogazione di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno.
In ogni caso, anche nelle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l’uso di un conto corrente dedicato.
Per inciso, dal punto di vista fiscale è necessario che l’esercente emetta:
- o una nota di addebito cartacea fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/72;
- o una fatturaPA elettronica fuori campo Iva ai sensi della medesima norma.
QUI IL QUESITO COMPLETO