Una recente sentenza del Consiglio di Stato (sezione IV, 22 luglio 2025, n. 6497) interviene su due importanti aspetti del diritto amministrativo in materia paesaggistica: il procedimento di copianificazione degli strumenti urbanistici e la legittimità del parere negativo della Soprintendenza per le strutture costiere.
La declassificazione del parere in copianificazione
In primo luogo, la sentenza chiarisce i passaggi necessari per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle prescrizioni del piano paesaggistico. Il Collegio ha stabilito che, ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la verifica ministeriale successiva all’adeguamento da parte dell’ente locale costituisce una fase essenziale e aggiuntiva.
Questa verifica è fondamentale perché solo a seguito del controllo del Ministero la portata del parere della Soprintendenza – espresso nel corso del procedimento di adeguamento – può “degradare” da vincolante a obbligatorio non vincolante. Il Consiglio di Stato ha così respinto l’interpretazione del primo giudice, che aveva ritenuto superfluo il controllo ministeriale per la sola partecipazione del Ministero alle precedenti conferenze di servizi.
Strutture amovibili in fascia costiera: parere negativo legittimo
Il secondo punto affrontato dalla sentenza riguarda la valutazione paesaggistica per la realizzazione di strutture in aree costiere. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il parere negativo della Soprintendenza in merito alla costruzione di un bar/ristorante con parcheggio in fascia costiera, anche se la struttura era stata presentata come amovibile.
La motivazione del parere è stata ritenuta solida in quanto:
- Trasformazione definitiva: Sebbene formalmente amovibile, la struttura – destinata a un’attività commerciale sfruttabile tutto l’anno – di fatto non è idonea a essere rimossa al termine della stagione, determinando così una trasformazione definitiva del paesaggio e un consequenziale influsso antropico.
- Alterazione della fisionomia: L’intervento si collocava in un tratto di costa dominato da elementi naturali e strutture rurali, introducendo un elemento di disturbo alla fisionomia del luogo e al godimento del panorama dalle strade di pregio paesaggistico.
No alla comparazione con precedenti autorizzazioni
Infine, la sentenza ribadisce un principio consolidato in tema di sindacato giurisdizionale sui pareri paesaggistici: per valutare la legittimità del parere negativo della Soprintendenza, non rilevano le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate per strutture diverse, anche se confinanti.
Il giudizio di compatibilità paesaggistica è rimesso all’ampio margine di apprezzamento dell’autorità e deve considerare la specificità del caso concreto. L’eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo nel caso di assoluta identità delle situazioni poste a confronto, e l’onere della prova in tal senso ricade sul ricorrente.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it