Non è possibile convalidare più deliberazioni con un unico atto: ogni provvedimento viziato deve essere sanato con una distinta deliberazione. È questo il chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno con il parere dell’11 marzo 2026, richiesto da un segretario comunale sull’applicazione dell’articolo 21-nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Il quesito riguardava la possibilità per un consiglio comunale di intervenire con una sola deliberazione per convalidare più atti adottati nella stessa seduta e successivamente risultati annullabili. Il Ministero, richiamando i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato, ha escluso questa opzione.
La convalida, infatti, è considerata dalla giurisprudenza un atto nuovo e autonomo rispetto a quello originario, pur restando ad esso collegato sul piano funzionale. Serve a eliminare i vizi di legittimità, consentendo all’atto di mantenere i propri effetti sin dall’inizio grazie alla sua efficacia retroattiva. Non sostituisce l’atto originario, ma lo integra, evitando che venga annullato.
Proprio questa natura autonoma rende impossibile una convalida “cumulativa”. Ogni deliberazione viziata richiede una valutazione specifica e un proprio atto di convalida, riferito in modo puntuale al singolo provvedimento.
Il parere richiama inoltre un limite fondamentale: la convalida può intervenire solo su vizi formali o procedurali, mentre non è utilizzabile per sanare difetti sostanziali, come la mancanza dei presupposti di legge.
Ne consegue che, in presenza di più atti da regolarizzare, l’ente deve adottare tante deliberazioni di convalida quanti sono i provvedimenti da sanare, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e coerenza dell’azione amministrativa.