Le generalità dei beneficiari dei contributi economici a favore dei nuovi nati non vanno rese pubbliche sul sito dell’ente erogatore. Questo per garantire il diritto alla protezione dei dati personali, senza che vengano meno doveri di trasparenza che spettano alle amministrazioni pubbliche.
In questi termini si è pronunciata l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente, approvato dal Consiglio del 30 luglio 2024, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di un Comune di una regione autonoma, che assegna contributi economici a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nel comune per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo.
L’amministrazione ha chiesto di fornire chiarimenti in merito alla pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del Comune dei dati relativi a contributi economici a favore dei nuovi nati.
Anac, si legge nell’Atto, “ritiene che sia giustificata solo la pubblicazione dei dati aggregati sul numero di finanziamenti e sulla spesa complessiva sostenuta e che invece non si giustifichi la compressione del diritto alla protezione dei dati personali, anche non particolari, quali lo stesso nome e cognome dei beneficiari, in ragione del carattere universalistico del contributo, erogato sulla base della semplice domanda dell’interessato, senza che vi sia un esercizio discrezionale da parte dell’Amministrazione e senza, dunque, che ci sia possibile un cattivo uso di tale discrezionalità che potrebbe astrattamente giustificare il controllo realizzato attraverso la trasparenza sui nomi dei destinatari”.
Fonte: Anac