Chiamata ancora una volta a definire i confini tra la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e quella esclusiva delle autonomie speciali in tema di finanza locale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 depositata oggi (relatore Aldo Carosi) ha dichiarato l’illegittimità dell”articolo 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia di Trento n. 20 del 2016 là dove attribuisce alla Provincia autonoma di Trento il potere di definire le sanzioni a carico degli enti locali operanti sul territorio provinciale. La Corte ha precisato che la definizione delle sanzioni – così come il controllo di legittimità regolarità sui bilanci degli enti locali da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti – appartiene alla competenza legislativa dello Stato che la esercita “ai fini dell”attuazione del rispetto dei vincoli macroeconomici di matrice europea e nazionale”. Resta ferma la peculiarità della disciplina di finanza locale delle autonomie speciali, soggetta, tuttavia, al limite esterno del rispetto dei vincoli macroeconomici assegnati all”autonomia speciale interessata. La Corte ha osservato che lo stesso statuto della Regione Trentino Alto-Adige, all”articolo 79, comma 3, “riconosce le prerogative del legislatore statale finalizzate ad assicurare la contestuale conformità dei comportamenti degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata che nel caso di specie si concretizzano nella predisposizione di un meccanismo di deterrenza unitario per le violazioni degli obblighi afferenti alla finanza stessa”. In senso analogo, il comma 475 dell”articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nel testo risultante dalla parziale illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 101 del 2018, stabilisce che gli enti locali della Provincia autonoma di Trento sono assoggettati a una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalla medesima Provincia autonoma in misura pari all”importo corrispondente allo scostamento registrato e che tale importo deve essere versato al bilancio della suddetta autonomia speciale. In quanto espressivo del principio di uniformità delle sanzioni sull”intero territorio nazionale, esso riflette la competenza statale relativa all”articolo 117, terzo comma, Costituzione, con riguardo alla tipologia di infrazione in esame.