Una recente sentenza della Sezione Giurisdizionale Lombardia (n. 117 del 21 luglio 2025) chiarisce i limiti tra attività professionale libera e incarichi occasionali per i dipendenti pubblici in regime di esclusività. Il caso riguardava un professore ordinario del Politecnico di Milano, citato in giudizio per presunta violazione del regime di esclusività e danno erariale a causa di diverse attività di consulenza svolte in favore di terzi.
L’Occasionalità Batte l’Esclusività
La difesa lamentava che gli incarichi svolti dal docente fossero sporadici e occasionali, non configurando un’attività libero professionale vera e propria. Il Collegio ha accolto questa tesi, ribadendo che l’illeceità della condotta non si può desumere dalla semplice esecuzione di consulenze, specialmente se queste rientrano tra le attività consentite dalla legge e non richiedono preventiva autorizzazione.
La sentenza ha riaffermato l’importanza di precisi indici sintomatici per stabilire la natura “professionale” dell’attività extra:
- Frequenza Temporale: L’attività deve essere svolta con continuità, assiduità e sistematicità tale da diventare abituale e “professionale”, ovvero un vero e proprio “lavoro stabile”.
- Indice Reddituale: L’importo dei redditi percepiti da attività extra deve essere rilevante, e potenzialmente superiore a quello derivante dall’impiego pubblico.
Partita IVA e INPS non Determinanti
La Corte ha escluso che l’apertura di una Partita IVA o l’applicazione della c.d. gestione separata INPS (superamento della soglia di 5.000 euro) siano elementi decisivi per configurare l’incompatibilità.
In particolare, l’apertura della Partita IVA è considerata un “elemento meramente indicativo” e non fondante, poiché può essere aperta anche per attività occasionali. Analogamente, la soglia INPS riguarda il trattamento previdenziale e può essere superata con una singola prestazione occasionale di importo elevato.
La professionalità dell’attività, quindi, non si deduce dalla mera esistenza di una Partita IVA, ma dal suo uso consapevole e abituale per un’attività libero professionale non occasionale.
In conclusione, visto che nel caso in esame gli incarichi svolti dal professore avevano un chiaro carattere di occasionalità, la Corte ha rigettato la domanda della Procura, non ravvisando né la condotta illecita né il danno erariale.
Fonte: Ufficio Massimario della Corte dei Conti