L’ufficiale che abbia ottenuto la promozione ma intenda migliorare la propria posizione in graduatoria ha interesse a impugnare le valutazioni della commissione di avanzamento. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza 21 marzo 2026, n. 2398, che riconosce come l’ordine di precedenza incida direttamente sull’anzianità relativa e, quindi, su impieghi, rapporti gerarchici e sviluppo di carriera.
Il caso riguarda un capitano della Guardia di finanza che, pur promosso a maggiore, ha contestato il punteggio ottenuto nella graduatoria di avanzamento. In primo grado il T.a.r. Lazio aveva accolto il ricorso, ravvisando un eccesso di potere nelle valutazioni espresse dalla commissione. In appello, il Consiglio di Stato ha in parte riformato la decisione, riconoscendo l’illegittimità solo per alcuni profili, ma confermando i principi generali.
Il Collegio ha ribadito che la documentazione caratteristica e lo stato matricolare dei militari sono strumenti tipizzati e rappresentano la base imprescindibile per le valutazioni della commissione. Ne consegue che i giudizi devono fondarsi sugli elementi effettivamente risultanti da tali documenti al momento dello scrutinio, con l’obbligo di considerare anche dati eventualmente presenti in forma irregolare ma comunque desumibili.
Ampio spazio è stato dedicato anche ai limiti del sindacato giurisdizionale. Le valutazioni della commissione di avanzamento, infatti, sono espressione di discrezionalità tecnica e possono essere censurate solo in presenza di manifeste illogicità, travisamenti o irragionevolezze evidenti. Nel caso concreto, il differenziale di punteggio tra gli ufficiali è stato ritenuto non coerente con le risultanze documentali, integrando così un vizio di eccesso di potere.
Quanto agli effetti dell’annullamento, il Consiglio di Stato ha precisato che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione né attribuire direttamente il beneficio richiesto, ma deve limitarsi a rimuovere gli atti illegittimi. L’amministrazione è quindi tenuta a rinnovare il giudizio, conformandosi ai principi indicati dalla sentenza, ma mantenendo margini di autonomia nella valutazione finale. Il nuovo esame dovrà essere svolto entro sei mesi e senza poter peggiorare elementi già acquisiti e non oggetto di censura.