Una recente ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione III, ord. n. 1574 del 18 settembre 2025) ha chiarito un importante aspetto in materia di competenza territoriale del giudice amministrativo, richiamando i principi del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse.
Il Collegio, presieduto da Polidori ed estensore De Col, ha stabilito che la competenza a giudicare su provvedimenti successivi, come la revoca del visto di ingresso e il diniego del permesso di soggiorno, spetta al TAR che è già competente a conoscere dell’atto amministrativo che è all’origine della lesione dell’interesse a ricorrere.
Nel caso specifico, era già competente a conoscere del provvedimento di archiviazione del nulla osta al lavoro stagionale.
La ragione della concentrazione
La decisione si fonda sull’applicazione congiunta dell’art. 39, comma 1, del Codice del processo amministrativo (c.p.a.) e dell’art. 31 del Codice di procedura civile (c.p.c.). Secondo il TAR, questa interpretazione assicura che tutte le cause collegate vengano trattate da un unico giudice, in linea con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo.
Distinzione con l’impugnazione cumulativa
L’ordinanza ha anche specificato la non applicabilità dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che regola l’impugnazione cumulativa degli atti amministrativi legati da un nesso di presupposizione. Tale norma, infatti, opera quando si impugna contemporaneamente un atto presupposto non immediatamente lesivo e l’atto conseguenziale da cui deriva la lesione.
Nel caso esaminato, invece, l’interesse a ricorrere (e quindi la lesione) era sorto sin dal momento dell’adozione dell’atto amministrativo a monte (l’archiviazione del nulla osta), che era da considerarsi autonomamente e immediatamente lesivo. Per questo motivo, la competenza si concentra sul giudice del primo atto impugnabile.
L’ordinanza ha rilevato l’assenza di precedenti giurisprudenziali “negli esatti termini” della fattispecie esaminata, confermandone l’importante valore chiarificatore.
Fonte: Ufficio Massimario del consiglio di stato