Per assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Ne dà conto lo stesso Mit in una nota.
Nella circolare – in conformità all’articolo 97, commi 2 e 2-bis del codice dei contratti, che introduce delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia – sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, è stata esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
Il testo della circolare è disponibile a questo link per la libera consultazione