La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1618 del 5 novembre 2025 (depositata il 14 gennaio 2026), interviene in tema di reati contro la pubblica amministrazione chiarendo i requisiti del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall’articolo 319-quater del codice penale.
Secondo i giudici, il carattere “indebito” non riguarda l’oggetto della richiesta avanzata dal pubblico agente, che può anche essere in sé legittima, ma le modalità con cui tale richiesta viene formulata. È proprio l’abuso della funzione pubblica a qualificare la condotta, in quanto capace di condizionare la volontà del privato, inducendolo a compiere una prestazione che, pur potendo essere dovuta, si inserisce in un contesto estraneo ai poteri o alle prerogative del pubblico ufficiale.
Elemento centrale del reato è, inoltre, il vantaggio: deve trattarsi di un’utilità diretta e immediata per il pubblico agente o per terzi. In assenza di un beneficio concreto e certo, non si integra la fattispecie.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di un dirigente comunale. Secondo l’accusa, il funzionario avrebbe tentato di indurre un privato a cedere un immobile abusivo a prezzo agevolato, prospettando la possibilità di sanare l’abuso e di evitare la demolizione.
Tuttavia, per la Cassazione, non risultava dimostrato che il pubblico agente perseguisse un vantaggio personale, immediato e certo, proprio o di terzi. Da qui l’annullamento del provvedimento cautelare, con rinvio limitato.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza precedente, ribadendo la necessità di un rigoroso accertamento degli elementi costitutivi del reato per evitare indebite estensioni della responsabilità penale nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.