Con la Circolare n. 73, l’INPS fornisce un riepilogo delle istruzioni per la domanda per il bonus baby-sitting e l’alternativo contributo per l’iscrizione ai centri estivi introdotto dal Decreto Rilancio.
La Circolare conferma che la misura è prevista “in alternativa” al congedo specifico COVID-19, permanendo dunque l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal Decreto Cura Italia.
Tuttavia, viene specificato che, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione occorre presentare nuova domanda di bonus, devono essere tenuti distinti i seguenti casi:
- nel caso in cui il soggetto, all’atto della domanda, non abbia richiesto il congedo COVID-19, il bonus baby sitter e il contributo per i centri estivi potrà raggiungere i 1.200 o 2.000 euro, sulla base della categoria di appartenenza del richiedente, come specificate nella circolare;
- nel caso in cui il soggetto abbia richiesto il congedo COVID-19 e sia stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni, viene prevista la possibilità di beneficiare dell’importo residuo pari a 600 o 1.000 euro (ancora, a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti;
- nel caso in cui il soggetto abbia richiesto il congedo COVID-19 e sia stato autorizzato per oltre 15 giorni, non potrà richiedere i due bonus.
Infine, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, si precisa che i bonus possono spettare anche nel caso in cui il richiedente o l’altro genitore siano in lavoro agile o in congedo di maternità, ferie e congedo parentale.