Il Consiglio di Stato interviene con la sentenza numero 7819 del 7 ottobre 2025 su due temi centrali negli appalti pubblici: la natura del contratto di avvalimento e l’ambito della verifica dell’anomalia dell’offerta. La Quinta Sezione, presieduta da Caringella ed estensore Palmieri, ha ribadito principi consolidati con specifici chiarimenti.
L’onerosità nel contratto di avvalimento
Sul fronte dell’avvalimento, i giudici hanno confermato che il contratto ha una natura tendenzialmente onerosa. La gratuità, infatti, non è la regola: il prestito dei requisiti da parte dell’ausiliaria, che altrimenti potrebbe partecipare direttamente alla gara, difficilmente si giustificherebbe a titolo gratuito.
Nel caso in cui il contratto risulti gratuito, è cruciale che dal testo emerga con chiarezza l’interesse sotteso, che deve essere comunque direttamente o indirettamente patrimoniale. Questo è necessario per permettere il controllo di meritevolezza previsto dall’articolo 1322, comma 2, del codice civile. Tale verifica è distinta dal giudizio di liceità e mira a impedire che gli interessi delle parti possano contrastare con gli interessi generali della comunità o di terzi, ritenuti maggiormente degni di tutela.
La sentenza precisa inoltre che il contratto di avvalimento è legittimo anche se il corrispettivo per l’ausiliaria non appare pienamente congruo rispetto ai requisiti prestati. Questo è valido se, da un lato, l’ausiliaria ha la possibilità di ottenere in subappalto lavori nei limiti dei requisiti conferiti e, dall’altro, se appartiene al medesimo gruppo imprenditoriale della ditta aggiudicataria.
L’approccio olistico all’anomalia dell’offerta
Il secondo punto affrontato dalla pronuncia riguarda il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Il Consiglio di Stato chiarisce che tale verifica non ha lo scopo di individuare singole e specifiche inesattezze all’interno dell’offerta economica.
L’obiettivo principale è, invece, accertare se l’offerta, considerata nel suo complesso, sia attendibile e affidabile ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. Il giudizio si concentra sulla serietà complessiva della proposta, desumibile dalle giustificazioni fornite dal concorrente.
Di conseguenza, l’esclusione dalla gara può essere disposta solo se emerge una prova concreta dell’inattendibilità complessiva dell’offerta, evitando così un’analisi eccessivamente parcellizzata e concentrata sulle singole voci di prezzo.
Nel caso specifico, la Sezione ha ritenuto congrue le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria, in particolare quelle relative alle spese generali. L’operatore economico è riuscito a dimostrare di aver acquisito un portafoglio lavori sufficiente a distribuire le spese fisse d’impresa (aliquota delle spese generali) su più cantieri, rafforzando così l’attendibilità della propria offerta.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato