Una recente sentenza del Consiglio di Stato (sezione V, n. 873 del 4 febbraio 2025) ha ribadito un principio chiave in materia di project financing e affidamento di concessioni: la posizione del soggetto individuato come promotore finanziario, seppur prescelto in fase preliminare, non è sufficiente a generare una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione in caso di revoca della procedura.
La pronuncia chiarisce che:
- Libertà dell’amministrazione: l’amministrazione pubblica ha piena facoltà di non dare seguito alla procedura di gara per l’affidamento della concessione, anche dopo aver dichiarato il pubblico interesse sul progetto del promotore.
- Nessuna responsabilità o indennizzo prima dell’aggiudicazione: l’eventuale revoca della procedura prima dell’aggiudicazione definitiva non comporta l’obbligo per l’ente di corrispondere alcun indennizzo al promotore per i pregiudizi economici subiti. La sua posizione, infatti, è considerata una mera aspettativa di fatto e non un affidamento giuridicamente tutelato.
- La svolta è l’aggiudicazione definitiva: la situazione muta solo nel momento in cui l’amministrazione decide di attivare e concludere la gara con l’aggiudicazione definitiva. È questo l’atto che trasforma l’aspettativa del promotore in un’aspettativa giuridicamente tutelata che lo mette in condizione di pretendere la stipula del contratto aggiudicato.
In sintesi, la sola dichiarazione di pubblico interesse sul progetto di project financing è un atto prodromico e non attribuisce un vantaggio definitivo al promotore, il quale, fino all’aggiudicazione finale, resta un potenziale concorrente e non può vantare alcun affidamento che possa fondare una richiesta di indennizzo in caso di ripensamento da parte dell’amministrazione.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato