L’ANCI ricorda che, entro oggi, gli asili nido, con oltre 30 persone presenti, esistenti al 28 agosto 2014, devono adeguarsi ai requisiti antincendio previsti dalla Regola tecnica di cui al DM 16 luglio 2014.
Le Scuole esistenti al 10 giugno 2016, invece, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2016.
Secondo i dati più recenti, resi noti dall’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica nell’agosto 2015, oltre la metà degli edifici non sono stati adeguati ed è molto probabile che la grande maggioranza di questi non sarà a norma neppure il prossimo 31 dicembre.
Il DM 26 agosto 1992 – spiega l’ANCI – prevedeva, in origine, che tutti gli edifici fossero adeguati entro il 1997. Sono poi seguiti 19 anni di proroghe che hanno portato la scadenza al 31 dicembre 2016.
A partire dal 1 gennaio 2017, le autorità competenti alla vigilanza in materia potranno irrogare sanzioni a carico degli enti locali per il mancato adeguamento. “Sicuramente l’impegno delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni ed Enti Locali) avrebbe dovuto essere maggiore – afferma l’ANCI -; altrettanto sicuramente la norma contiene complessità che hanno reso difficile la sua piena applicazione”. Si tratta infatti di una normativa prescrittiva, che indica dettagliatamente tipologie, modalità, dimensioni, comportamenti da adottare in sede di progettazione antincendio, questi criteri però sono già stati abbandonati dalla maggioranza dei paesi occidentali che l’hanno sostituita con una normativa prestazionale che indica gli obiettivi da raggiungere lasciando maggiore libertà alla progettazione ingegneristica della sicurezza. Questo secondo approccio permette di raggiungere livelli di sicurezza maggiori, spesso senza lievitazioni di costi o anche con riduzione degli stessi.
Anche in Italia – spiega l’Associazione dei Comuni -, è stato approvato un nuovo codice antincendio che ha introdotto l’approccio prestazionale, ma tale nuova modalità non può ancora essere applicata agli asili nido e alle scuole perché non è stato emanato lo specifico decreto relativo alla ‘regola tecnica verticale’ per le attività scolastiche e per gli asili nido.
Mesi fa il Ministero dell’Interno aveva inviato una bozza al Miur, per il dovuto ‘concerto’ previsto dalla legge delega, ma il Ministero dell’Istruzione, in accordo con tutti i soggetti partecipanti all’Osservatorio Nazionale per l’Edilizia Scolastica (tra cui l’Anci), non licenzia il provvedimento, non convinto del fatto che lo stesso non preveda un termine oltre il quale la vecchia normativa prescrittiva dovrà essere superata e, quindi, mantiene in vigore due apparati normativi paralleli per un tempo indeterminato e validi anche per le nuove costruzioni.
L’ANCI ha tentato, di promuovere una rettifica del nuovo decreto, sia per far diventare operativa la nuova normativa più adeguata al fabbisogno di sicurezza delle scuole, sia per cogliere l’occasione per fissare un nuovo termine per permettere agli enti locali di valutare l’opzione tra la vecchia e la nuova regola tecnica.
Al momento, però, non vi sono accordi su tale nuovo termine. L’ANCI invita pertanto i Comuni a tenere presenti le scadenze del 7 ottobre per gli asili nido e del 31 dicembre per gli edifici scolastici.