Il calcolo della soglia di anomalia, ove operato automaticamente nell’ambito del sistema di gara telematico sulla base di troncamenti e/o arrotondamenti non previsti dal disciplinare di gara, è in contrasto con la normativa di settore oltre che con il disciplinare stesso. Si è espresso in questi termini il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nella delibera n. 243 del 23 marzo 2021, avente ad oggetto la procedura di gara aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’intervento di costruzione della nuova scuola dell’infanzia statale “I girasoli” in Dovadola.
In questa delibera, di rilevanza generale, l’Anac afferma che la lex specialis di gara nella parte in cui indica che saranno prese in considerazione, nella formulazione dell’offerta economica, fino a due cifre decimali e che pertanto tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali, non determina l’estensione di tale criterio anche al procedimento di determinazione della soglia di anomalia, salvo che non lo specifichi espressamente.
Fonte: Anac