L’accusa è ricorrente: alcuni Comuni fanno cassa con le multe, elevate spesso mediante la rilevazione elettronica delle infrazioni al codice della strada effettuata da dispositivi automatici. In genere si tratta di un’affermazione non corretta, talora però c’è qualche fondamento di verità. Esemplare il caso dell’automobilista multato da un’autovelox posizionato ai bordi di una strada del Comune di Macchia d’Isernia, putroppo sul lato destro della carreggiata, anziché sul sinistro, come previsto dal decreto prefettizio. Di qui il ricorso, presentato al Giudice di Pace e al Tribunale, vinto dal presunto contravventore. Decisione avvalorata dall’ordinanza numero 12309/19 della VI Sezione civile della Corte di Cassazione che ha sancito l’impugnabilità con successo della sanzione se il decreto prefettizio che autorizza il posizionamento dell’apparecchio elettronico di controllo preveda la sua installazione sul senso di marcia opposto a quello in cui venga effettivamente sistemato. I giudici hanno così confermato un precedente orientamento espresso nell’ordinanza numero 23726 del 2018 e hanno sottolineato come non sia obbligatoria l’indicazione nel decreto prefettizio del lato della carreggiata in cui debba essere sistemato l’Autovelox (ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del d.l. n.121/2002), ma qualora sia prevista, questa vada rispettata, altrimenti il verbale di contestazione differita della violazione è affetto da illegittimità derivata.