Il caso è stato posto ad Anci risponde (qui tutti i dettagli sul servizio) da un Comune che in sede di liquidazione del compenso dei Revisori dei conti è solito fare la verifica di regolarità del Durc, nonché, quando l’importo è superiore ai 5.000,00, anche la verifica di regolarità presso la Cassa di Previdenza.
Gli esperti del Servizio Anci Risponde, quanto al primo profilo, ritengono che i revisori degli enti locali non siano soggetti alla disciplina relativa al documento unico di regolarità contabile (Durc). Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti (DPR 207/2010), infatti, all’art. 6, comma 1, definisce il DURC come certificato che attesta contestualmente le regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti.
A ulteriore sostegno di questo orientamento, gli esperti richiamano anche la circolare del 30/1/2008 n. 5 del Ministero del lavoro che ha precisato che il revisore in quanto professionista non deve produrre il Durc, e ciò per il motivo che il DURC è richiesto ai lavoratori autonomi, ma nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture a Pubbliche Amministrazioni, intendendo per tali prestazioni “in attività d’impresa” diverse dalle attività professionali a contenuto artistico ed intellettuale (escluse dal Codice Appalti). Nel caso dei revisori si tratta d’incarico di servizio istituzionale e non già di appalto.
In conclusione, assimilandosi l’attività ad un contratto d’opera professionale o, comunque, di natura autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione né di parasubordinazione, il compenso dovrà essere trattato come per ogni libero professionista o lavoratore autonomo, per cui non si ritiene sussistente l’obbligo di verifica della regolarità contributiva salvo diverso vincolo imposto dall’ente in sede di conferimento dell’incarico e fatte salve le verifiche ex art. 48 bis DPR 633/72.
Di conseguenza, gli stessi esperti ritengono, ulteriormente, che non sia dovuta la verifica di regolarità presso la Cassa di Previdenza.