Al fine di garantire la corretta concorrenza tra tutti gli operatori interessati a partecipare a una gara, la Stazione appaltante è tenuta non solo a individuare puntualmente il costo della manodopera, ma anche a valutare il costo di tutte le prestazioni richieste dal Capitolato speciale d’appalto. Lo ha chiarito Anac con delibera di precontenzioso N. 420, approvata dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 18 settembre 2024, riguardante l’affidamento del servizio di trasporto secondario bandito da un’Azienda sanitaria territoriale lombarda.
Dopo attenta istruttoria, Anac ha deliberato che “l’importo a base di gara risulta manifestamente incongruo e sproporzionato, e insufficiente a coprire adeguatamente i costi minimi di esecuzione di tutti i servizi richiesti. Pertanto, la Stazione appaltante è tenuta a procedere alla riedizione della procedura di gara e, a tal fine, a stimare e individuare correttamente il costo della manodopera, a verificare che il prezzo posto a base d’asta consenta la remunerazione di tutti i servizi previsti dal Capitolato e ad accertare che il prezzo consenta la partecipazione anche dei soggetti che perseguono uno scopo di lucro”.
Quindi ora, l’Azienda sanitaria territoriale è tenuta a bandire nuovamente la procedura di gara. Qualora la Stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere di Anac dovrà comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che eventualmente ricorrerà rispetto alla decisione dell’Azienda sanitaria.
La procedura di gara riguarda l’affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario (ossia quello dei trasferimenti di pazienti tra strutture sanitarie differenti, sia che si tratti di ospedali che di nosocomi pubblici o privati), intra ed extra aziendale e di tutti i servizi ordinariamente connessi ad esso.
Anac conclude ribadendo che “il valore complessivo della base d’asta non appare congruo e proporzionato rispetto all’effettivo servizio richiesto”. L’Autorità ritiene, soprattutto “che la corretta individuazione dell’importo di gara è funzionale alla selezione di operatori economici seri e competenti, che garantiscano un’offerta altrettanto seria e il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e che, ancorché siano comprensibili le ragioni che inducono spesso le Amministrazioni committenti ad operare una severa riduzione dei costi per evidenti motivi di equilibrio di bilancio, nondimeno una eccessiva contrazione della spesa espone ad una alta probabilità di inadempimento contrattuale con conseguente possibile contenzioso, con inevitabili effetti negativi, anche di tipo economico, sulla Stazione appaltante e sulla intera collettività”.
Il Parere di precontenzioso
Parere di precontenzioso n. 420 del 18 settembre 2024.pdf0.13MB
Fonte: ANAC