Un comunicato in GU – Serie Generale n. 272 del 22 novembre 2022 da notizia della avvenuta pubblicazione della Delibera Anac numero 528 del 12 ottobre 2022 avente ad oggetto la “Revisione dei regolamenti in merito all’esercizio dei poteri dell’ANAC di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. n. 50/2016”.
L’art. 211 del Codice degli appalti pubblici in tema di “Pareri di precontenzioso dell’ANAC” prevede in particolare al comma 1-bis che (1-bis. l’auorità e’ legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
ed al comma 1-ter. che l’Anac, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimita’ riscontrati (…).
La Delibera Anac è disponibile sul sito dell’Autorità.
Fonte: Gazzetta Ufficiale